Osservazione alla delibera consiliare n. 70 del 28.11.2023 – URBANISTICA- Revoca della delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 13.3.2023 e adozione ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004 della Variante parziale al Piano degli Interventi-Città Storica di ITALIA NOSTRA A.P.S. rappresentata dalla Presidente della Sezione di Vicenza avv. Mariagrazia Pegoraro.
- L’art. 62 – Città storica delle NTO stabilisce al comma 6: “Il PI (…) definisce i criteri per l’individuazione delle Unità Edilizie.”
Al contempo, il successivo comma 7 del medesimo art. 62 sancisce :
“ L’unità edlizia è definita nel progetto di intervento e costituisce l’ambito applicativo di riferimento della disciplina urbanistico edilizia particolareggiata del piano degli interventi; essa comprende l’edificio oggetto di intervento e, qualora funzionali a dimostrare la coerenza dell’intervento nel contesto, gli edifici strettamente correlati sotto il profilo spaziale, storico-architettonico o funzionale, le relative pertinenze e le eventuali aree scoperte di afferenza.
Gli interventi nell’unità edilizia sono valutati in ragione del valore emergente presente determinato dalla categoria degli edifici in essa compresi.”
Le disposizioni del comma 6 e del comma 7 appaiono contraddittorie tra loro, poiché la previsione di cui al comma 6 rimette l’individuazione delle Unità Edilizie ai criteri definiti nel PI, mentre il disposto del comma 7 attribuisce al progetto di intervento la definizione dell’Unità Edilizia .
Oltre a tale palese contraddizione va rilevato che la previsione di cui al comma 7 dell’art. 62 si pone in contrasto sia con l’art. 3 L.R. 11/2004, in base al quale, al comma 1, “Il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione, urbanistica e territoriale del comune (…)”, sia con l’art. 17 comma 2 lett. j) L.R. 11/2004, secondo cui “Il PI in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (PAT) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a: (..) j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici (..)“.
La previsione all’ultimo rigo del comma 7 art. 62 lascia inoltre una completa indeterminatezza e discrezionalità, in contrasto con la normativa sopra richiamata, nella valutazione degli interventi nell’unità edilizia: non stabilisce il soggetto cui viene attribuito il potere di effettuare tale valutazione, né quali siano i criteri per stabilire “il valore emergente presente determinato dalla categoria degli edifici in essa compresi” e il grado di rilevanza del “valore emergente” e degli “edifici in essa compresi” rispetto alla valutazione degli interventi nell’unità edilizia.
Si chiede pertanto di eliminare il comma 7 dell’art. 62 NTO e di inserire nelle NTO con apposita disposizione la precisa e dettagliata indicazione dei criteri stabiliti per l’individuazione delle Unità Edilizie. - La classificazione di alcune aree e di alcuni edifici risultante dall’ “Elaborato 10.1 – Disciplina urbanistica ed edilizia” in alcuni casi non è conforme al loro valore storico e architettonico tutelato dai vincoli monumentali su di essi posti, in altri non tiene conto del particolare contesto in cui sono situati e dell’alterazione urbanistica rispetto all’assetto della Città storica che può essere consentita in base a quanto previsto.
In particolare:- E’ classificato con la categoria A.5, che comprende “Edifici d’interesse storico, architettonico, culturale, e testimoniale del Primo e Secondo Novecento” il seicentesco palazzo Proti-Vajenti-Malacarne;
b) E’ pure ingiustificatamente classificato con la categoria A.5 l’Edificio delle Poste Centrali che a differenza di altri edifici del Primo Novecento è tutelato come Bene Culturale a norma degli artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004;
c) E’ assegnata a parte del Palazzo del Territorio la categoria A.2 comprendente “Edifici di valore storico, architettonico, ambientale e assimilabili”, anziché la più congrua, ai fini della tutela del bene storico culturale, categoria A.1;
d) E’ classificato con la categoria A.5 tutto il contesto degli ex padiglioni della Fiera presso il Giardino Salvi e dell’edificio della scuola Giusti, senza considerare la particolare prospicienza degli stessi sui Giardini Salvi che ne caratterizza e condiziona l’aspetto e la veduta;
e) E’ classificato con la categoria B.1 che comprende “Edifici privi di interesse nei tessuti della città Storica” il teatro san Marco con conseguente possibilità di demolizione dell’edificio e di realizzazione di nuovi interventi edilizi con grave alterazione del contesto urbanistico considerata l’ampia area circostante.
Si chiede di conseguenza che la classificazione degli Edifici sopra riportati sia modificata con l’attribuzione agli stessi di una categoria più congrua in relazione al grado del loro valore storico culturale e delle relative tutele, oltre che dei contesti in cui sono situati.
- E’ classificato con la categoria A.5, che comprende “Edifici d’interesse storico, architettonico, culturale, e testimoniale del Primo e Secondo Novecento” il seicentesco palazzo Proti-Vajenti-Malacarne;